Per Sirius: intendevo che la differenza è priva di pregio ai fini del discorso relativo all'esposto.
Come qualcuno ha già correttamente fatto notare la questione potrebbe essere posta sotto il profilo dell'art. 129 Codice del Consumo:
"Articolo 129 Conformità al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le
qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come
campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del
contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2,lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
6. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione".
Tuttavia questa norma regola i rapporti tra venditore (negozio o steam) e consumatore (io) e potrebbe essere posta a base di un giudizio civile avente ad oggetto i danni conseguenti.
Con l'esposto personalmente ho inteso evidenziare alla Autorità la messa in atto da parte della Sega e dei suoi distributori di una pratica commerciale scorretta.
Secondo me la questione è molto semplice:
il gioco non è stato sufficientemente testato!
E l'idea me l'avete data proprio i vs post: quante volte alcuni di voi, anche per medieval e roma, si sono lamentati del fatto che la Creathyve e la Sega risparmiavano i soldi del testing?
In termini legali vi riporto la definizione di pratica scorretta che potrete trovare sul sito dell'Autorità Garante:
"Viene definita scorretta la pratica commerciale che è “contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori” (art. 20, comma 2, del Codice del consumo).
Vengono poi distinti due tipi di pratiche commerciali scorrette. Da un lato, vi sono le “pratiche ingannevoli”, che possono consistere di “azioni ingannevoli” o di “omissioni ingannevoli”. Azioni od omissioni sono considerate ingannevoli nella misura in cui inducono il consumatore medio ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe preso. Dall’altro lato, vi sono le “pratiche aggressive”, intese come quelle che inducono il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che diversamente non avrebbe assunto mediante molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento.
La nuova disciplina, inoltre, individua specificamente una serie di pratiche ingannevoli e di pratiche aggressive che sono considerate tali di per sé, senza il bisogno di dimostrare la loro idoneità a falsare le scelte del consumatore."
In breve, se la Sega mi avesse detto che il gioco andava ulteriormente testato, non l'avrei comprato o comunque, nel mio caso, non avrei comprato un nuovo pc! Mi sarei tenuto quello che avevo (ASUS notebook Intel core Duo 2 2,53GHz scheda ATI RADEON 3650 da 1 giga dedicato- un altro mostro portatile comprato appena otto mesi fa!)
Vi ho riportato gli estremi ovemai qualcuno di voi voglia seguire la stessa strada dell'esposto...come si dice a Napoli:
cchiu' ne simm cchiu' bell parimm!!!