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Legge moro antiterrorismo

Ultimo Aggiornamento: 14/11/2007 16:07
14/11/2007 13:14
 
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Mio zio mi ha chiesto un favore, e in particolare di cercargli il testo completo della legge moro antiterrorismo d.l.n.59 del 21/3/1978. Io la sto cercando ma trovo solo riferimenti o comunque pezzi di legge. Ringrazio anticipatamente chi saprà aiutarmi.



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14/11/2007 14:21
 
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D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (1).

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1978, n. 80 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (Gazz. Uff. 19 maggio 1978, n. 137).




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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;


Decreta:


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1. ... (2).


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(2) Il presente articolo, come modificato dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191, inserisce l' art. 420 del codice penale.




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2. ... (3).


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(3) Il presente articolo, come sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191, inserisce l' art. 289-bis e sostituisce l' art. 630 del codice penale.




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3. ... (4).


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(4) Aggiunge l' art. 648-bis del codice penale.




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4. ... (5).

L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere entro cinque giorni.

Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio.

Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 emette decreto motivato di rigetto (6).


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(5) Il presente comma, come sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191, aggiunge gli artt. 165-bis e 165-ter del codice di procedura penale.

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.




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5. ... (7).


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(7) Inserisce l'art. 225-bis del codice di procedura penale.




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6. ... (8).


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(8) Sostituisce il secondo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale.




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7. ... (9).


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(9) Il presente comma, come modificato dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191 aggiunge un comma, dopo l'ultimo, all'art. 226-ter del codice di procedura penale.




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8. ... (10).


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(10) Il presente articolo, come modificato dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191, sostituisce l'art. 226-quater del codice di procedura penale.




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9. ... (11).


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(11) Inserisce l'art. 226-sexies del codice di procedura penale.




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9-bis. ... (12).


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(12) Il presente articolo, aggiunto dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191, sostituisce l' art. 434 del codice di procedura penale.




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9-ter. Le disposizioni del codice penale che richiamano l' articolo 630 dello stesso codice si applicano anche in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (13)


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(13) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.




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10. Nei procedimenti per il delitto previsto dall' articolo 289-bis del codice penale si applicano le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall' articolo 630 dello stesso codice (14).


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(14) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.




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(giurisprudenza di legittimità)

11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore (15).

La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.

Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata (16).

Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto (17).


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(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.

(16) Comma così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.




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(giurisprudenza di legittimità)

12. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (18).


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(18) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191. Vedi, anche, i commi 344 e 345 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.




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13. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.




Il decreto è stato poi convertito in legge 191 del 18.05.78 con alcune modifiche [SM=g27822]




14/11/2007 14:34
 
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Grazie mille [SM=g27823]



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14/11/2007 14:42
 
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...sono un po di fretta cmq. ho trovato questo..se non basta, oltre a quello postato da Traiano ci guarderò più tardi [SM=x535684]

[URL=legge moro antiterrorismo d.l.n.59 del 21/3/1978.]legge moro antiterrorismo d.l.n.59 del 21/3/1978.

http://www.giuffre.it/age_files/dir_tutti/archivio/palmieri_1105.html

http://www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/





14/11/2007 14:44
 
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...sono un po di fretta cmq. ho trovato questo..se non basta, oltre a quello postato da Traiano ci guarderò più tardi [SM=x535684]

http://www.sos-attentats.org/publications/italiano.htm

http://www.giuffre.it/age_files/dir_tutti/archivio/palmieri_1105.html

http://www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/





14/11/2007 15:30
 
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Grazie anche a te terrore e scusa per il disturbo [SM=g27823]



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14/11/2007 16:07
 
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"Scusa" un par di ciufoli, Terrore era di fretta, e s'è dimenticato di scrivere che fanno 50 euro [SM=x535679] [SM=x535718]
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