ECCO COME SI FA CON UN BEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NAPOLITANO A COLPIRE I DEBOLI E GLI SCOMODI, A INTASARE LA GIA' PRECARIA SANITA' ITALIANA MASSACRATA DAI TAGLI AL PERSONALE INFERMIERISTICO E ASSISTENZIALE MA CON ENORMI CONSULENZE ESTERNE, APPALTI DEI SERVIZI A DITTE COOOPERATIVE, PRIVATE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE (DIRIGENZA AMMINISTRATIVA) INTERNE 10 VOLTE SUPERIORI AL NECESSARIO. COSI' SI SALTA L'APPROVAZIONE IN PARLAMENTO E LA CONTRATTAZIONE SINDACALE.
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Il che non si capisce neppure che cosa esattamente voglia significare. Se ciò che si vuole dire è che i contratti o gli accordi collettivi non possono contraddire la disciplina legislativa sulla malattia e gli infortuni, questa disposizione è ovviamente superflua, perché un tale risultato è già di per sé implicito nel principio del primato e dell’inderogabilità della legge.
Nasce perciò il sospetto che si voglia dire alcunché di diverso, e cioè vietare in assoluto che i contratti o gli accordi collettivi possano interferire con le procedure sopra descritte.
In sostanza si va di nuovo a colpire chi è già più debole e magari emarginato o mobbato, pensate ai singoli che devono recarsi al pronto soccorso o allertare la guardia medica(una normale visita è impensabile dato che bisogna prenotare e attendere a volte anche due mesi) perché non possono sapere se la loro patologia supera i 10 gg di prognosi e in ogni caso al secondo episodio, fosse anche diarrea o una lombaggine devono agire come sopra descritto.
Per non parlare del fatto che bisognerà recarsi in farmacia in orari di chiusura o apertura d'emergenza quindi cercare la farmacia di turno aperta dalle 13 alle 14 oppure dopo le 20 e se uno sta male e la farmacia è lontana come fa? Vi ricordo che la guardia medica e le strutture pubbliche non possono dare medicinali oltre ai presidi di urgenza e ai campioni delle ditte farmaceutiche.
Sapete che succederà? Che i soliti furbi "protetti", in quanto simulatori potranno bellamente continuare ad andare a spasso di qua e di là ed espletare la procedura
intasando pronto soccorso e guardia medica, chi veramente sta male o vive solo e ha già una condizione psico-somatica precaria, potrebbe rimanere fregato, con assenza ingiustificata dal posto di lavoro.
Ma i furbi "protetti" in quanto tali sono affidabili e stanno sempre dalla parte della casta, quelli veramente malati e quelli sottoposti a stress da mobbing, perché si ribellano alle porcherie che fanno, no.